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IVA agevolata in edilizia
Trattamento IVA dei biglietti aerei
A livello generale, le "prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito", essendo ricomprese nella Parte III della Tabella A allegata al DPR 633/72, sono imponibili con aliquota del 10 per cento. L'imposta versata al vettore non è detraibile ai sensi dell'art.19-bis.1 lett.e) del citato Decreto IVA.
Il caso più semplice è quello rappresentato dall'acquisto del biglietto aereo da compagnia aerea italiana o stabilita in Italia per una tratta nazionale. In questo caso la prestazione è imponibile e l'assolvimento dell'IVA è posto a carico del prestatore. Ai sensi dell'art.12 della Legge 413/91, "per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione di scontrino fiscale", valido ai fini della deducibilità delle sostenute riportando gli elementi previsti dall'art.3 del DPR 696/96. Indipendentemente dalla natura della tratta, è opportuno rilevare che ai sensi dell'art.22 del Decreto IVA, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura "per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito". La questione si complica in presenza di tratte estere o parzialmente estere o di compagnie aeree non stabilite in Italia. Dal punto di vista della territorialità, in forza dell'art.7-quater del Decreto IVA, "si considerano effettuate nel territorio dello Stato [...] le prestazioni di trasporto passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato". Di conseguenza, in caso di tratte internazionali, la parte di trasporto su spazio aereo non italiano rappresenta una prestazione fuori campo per difetto del requisito di territorialità, mentre quella eseguita all'interno del territorio nazionale è rilevante ai fini IVA, anche se non imponibile ai sensi dell'art.9 del DPR 633/72. Per ovviare alle evidenti difficoltà nella traduzione pratica del principio enunciato, è previsto che la parte di prestazione resa su spazio aereo nazionale sia individuata forfettariamente, nella misura del 38% dell'intero tragitto, come stabilito dalla circolare 37/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate. ![]() Nel caso della prestazione resa da compagnia aerea non stabilita in Italia, gli obblighi ai fini IVA "sono adempiuti dai cessionari o committenti" ai sensi dell'art.17 comma 2) del DPR 633/72, attraverso emissione di autofattura e applicazione del meccanismo del reverse charge. In particolare:
Nessun adempimento IVA è invece richiesto per le tratte interamente esterne allo spazio aereo italiano, poiché l'operazione è interamente fuori campo IVA. Il rimborso spese ai dipendenti per il costo sostenuto relativamen É allegata all'articolo una mappa concettuale sull'argomento. |
Simulazione auto in uso promiscuo al dipendente
In risposta alle numerose richieste pervenute sul trattamento fiscale e contributivo dell'acquisto di auto aziendali da destinare ai dipendenti per uso promiscuo, ho pubblicato nella sezione "Risorse" del sito web una pagina dedicata. Vi trovate una panoramica generale sulla normativa applicabile ed un foglio di calcolo per la simulazione dell'impatto del fringe benefit sulla busta paga del lavoratore e sugli F24 dell'azienda. Il foglio di calcolo consente di valutare anche l'impatto del super-ammortamento al 140%. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. |
Selezione di un praticante COMMERCIALISTA o ESPERTO CONTABILE
É in corso la selezione di un praticante COMMERCIALISTA o ESPERTO CONTABILE. La risorsa maturerà un percorso di crescita professionale all’interno dello studio, occupandosi della gestione di tutti gli aspetti della contabilità, della dichiarazione e liquidazione IVA, degli invii telematici e degli adempimenti fiscali e della chiusura di bilanci. Il candidato dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Competenze avanzate nell'impiego di fogli di calcolo rappresentano titoli preferenziali. Per informazioni e candidature contattami o compila il form nella pagina dedicata. |
Disponibile la nuova funzione "=MASTRINO" per Fogli Google
É stata recentemente pubblicata sul Google Chrome Web Store la mia seconda funzione aggiuntiva per Fogli di calcolo Google. Mentre la funzione "=IRPEF" si rivela particolarmente utile per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nei fogli di calcolo di pianificazione fiscale, la nuova funzione, denominata "=MASTRINO", rende particolarmente agevole l'impiego di Fogli Google per la tenuta della prima nota con riporto in linea dei saldi, e per la gestione di contabilità di magazzino con controllo delle giacenze. La funzione "=MASTRINO" consente di ottenere il saldo del conto o del prodotto movimentato per ciascun rigo di movimento. Si tratta di una formula di tipo matrice, poiché impostata nella prima cella della colonna desiderata, elabora e restituisce i saldi per ciascuna riga di movimento. I Clienti possono contattarmi per maggiori informazioni su come impiegare la nuova funzione nei fogli di calcolo aziendali. |
É attivo SPID: cosa cambia per contribuenti, professionisti e Pubblica Amministrazione
L'informatizzazione dei rapporti fra cittadini e Pubblica Amministrazione è posta da alcuni anni in cima agli obiettivi del Legislatore, con l'intento di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi, puntando allo stesso tempo al contenimento della spesa pubblica. Il processo di migrazione al telematico è tuttora carico di insidie, anche riconducibili alla notevole frammentazione dei servizi della Pubblica Amministrazione. Alcune delle problematiche comunemente riscontrate dagli utenti potrebbero finalmente essere risolte con l'introduzione di SPID, il sistema unico di identificazione che consentirà di accedere ai servizi telematici identificandosi con delle credenziali univoche, valide per tutte le amministrazioni e per i privati che aderiranno al sistema. Tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno obbligatoriamente adeguarsi entro il 2017. L'INPS è attualmente l'unica amministrazione nazionale operativa sul sistema SPID, ma si attende a giorni l'estensione del servizio all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista operativo, ci si potrà rivolgere ad uno degli Identity Provider accreditati (attualmente Poste Italiane, Infocert e Telecom Italia) per ottenere le credenziali SPID da utilizzare in sostituzione dei PIN rilasciati dagli enti per l'accesso ai propri servizi. La novità non è di poco conto, poiché consente di superare agilmente le difficoltà connesse alle macchinose procedure attuali di rilascio delle credenziali, con l'ulteriore vantaggio di non dover custodire o ricordare una moltitudine di combinazioni di username, pin e password. Con l'introduzione di SPID diventa più semplice anche delegare il Professionista alla consultazione dei propri fascicoli o all'espletamento delle proprie pratiche. Basterà infatti procurarsi autonomamente le proprie credenziali SPID attraverso il Provider prescelto, accedere al canale telematico dell'Ente e inserire nell'apposita maschera gli estremi dell'Intermediario da delegare, senza la necessità di produrre deleghe cartacee da depositare presso gli uffici. Per maggiori informazioni consiglio di consultare il sito web ufficiale del Sistema Pubblico di Identità Digitale. |
Iscrizione nell'elenco del 5 per mille 2016
![]() Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate. |
Nuova pagina Facebook per info ai clienti
Per favorire l'accesso a tutte le informazioni utili per i Clienti è da oggi online la mia nuova pagina Facebook. Ospiterà le news e le circolari pubblicate sul mio sito web ed altri contenuti editoriali da fonti autorevoli e verificate, con l'obiettivo di offrire una semplice e valida fonte di informazione e aggiornamento. Lo stesso servizio sarà presto esteso agli altri principali social network. |
Fattura, scontrino e ricevuta nel commercio elettronico
![]() Dal punto di vista della disciplina IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto con consumatori privati sono assimilate alle vendite per corrispondenza, e pertanto non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura se non su espressa richiesta del cliente, da formularsi non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (art.22 D.P.R. 633/72). Per espressa previsione dell'art.2 lett.oo del D.P.R. 696/96, non è previsto nemmeno un obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale. Permane l'obbligo di annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere. Con il D.Lgs. 42/2015, in recepimento delle disposizioni comunitarie della Direttiva 2008/8/CE, è stato introdotto al citato art.22 D.P.R. 633/72 il numero 6-ter che ha esteso la non obbligatorietà dell'emissione della fattura anche "per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione". Con Decreto del 27 ottobre 2015, l'esonero dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale è esteso anche alle operazioni di commercio elettronico diretto. |
Add-on Calcolo IRPEF per Google Spreadsheets
![]() Per saperne di più visita la pagina del progetto. |